Ai soggetti ai quali è stata riconosciuta l’invalidità civile spettano sussidi e assistenza. Che succede se l’invalidità è bassa?
A seconda della percentuale di invalidità riconosciuta, i cittadini possono godere di agevolazioni e benefici economici, fiscali e lavorativi, come pensioni, indennità, permessi e congedi.
Il requisito primario per accedere a tali tutele è il riconoscimento dello status di invalido da un’apposita Commissione medico-legale. A volte, però, in sede di prima visita o di visita di revisione, i medici attribuiscono una percentuale di invalidità troppo bassa oppure negano la condizione di inabilità.
Cosa può fare l’interessato in questi casi? Contro i provvedimenti che hanno ad oggetto l’invalidità civile, il cittadino ha la facoltà di presentare ricorso all’INPS oppure richiedere un ulteriore accertamento medico.
Nel caso, si distingue tra ricorso giudiziario (relativo alla fase dell’accertamento sanitario) e ricorso amministrativo (riguardante il procedimento di concessione dell’agevolazione). Per il nuovo accertamento sanitario, invece, è necessario un certificato medico introduttivo da parte del medico di famiglia.
Mancato riconoscimento dell’invalidità: come presentare ricorso?
Il ricorso giudiziario ha luogo se la Commissione medico-legale ha negato il riconoscimento dell’invalidità civile, della cecità, della sordità, dell’handicap e della disabilità e va presentato entro 6 mesi dall’emissione del provvedimento.
La legge specifica che è sempre obbligatorio un Accertamento Tecnico Preventivo (ATPO), che ha lo scopo di accertare la sussistenza del requisito sanitario richiesto. Dopo la presentazione del ricorso, il Giudice nomina un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio), che ha il dovere di verificare la condizione di salute del ricorrente. Al termine della consulenza, il CTU invia al Giudice una relazione.
Il Giudice, dunque, fissa un termine non superiore ai 30 giorni affinché le parti interessate (cittadino o INPS) possano eventualmente contestare le conclusione del Consulente Tecnico. In mancanza di contestazioni, il Giudice emana il cd. decreto di omologazione della relazione peritale, che non può essere né impugnato né modificato.
Il ricorso amministrativo, invece, è consentito solo per contestare provvedimenti di rigetto o di revoca delle agevolazioni economiche relative alle condizioni amministrative, come il reddito, la residenza o la cittadinanza.
Tale tipologia di ricorso può essere presentata anche telematicamente all’INPS, tramite il sito www.inps.it, alla voce “Sostegni, Sussidi e Indennità – Ricorso amministrativo invalidità civile“, accessibile tramite identità digitale. In alternativa, si può richiedere l’assistenza di un Patronato.
Richiesta di una nuova visita medica: cosa fare se la percentuale di invalidità è bassa?
Se la Commissione medico-legale ha riconosciuto una percentuale di invalidità troppo bassa, l’interessato può chiedere di essere sottoposto a nuova visita. A tal fine, dovrà ripresentare tutta la documentazione, a partire dal certificato medico introduttivo del medico curante.
Quest’ultimo, poi, avrà il compito di:
- trasmettere il certificato all’INPS;
- stampare la ricevuta e consegnarla al cittadino, munita di numero univoco del certificato;
- consegnare al paziente una copia originale del documento, da esibire al momento della visita dinanzi alla Commissione.
Entro 90 giorni dall’emissione del certificato introduttivo, il cittadino deve inviare domanda di invalidità civile in una delle seguenti modalità:
- telematicamente, tramite il portale dell’INPS;
- tramite un Ente di Patronato oppure un’Associazione di categoria di disabili.
Successivamente alla trasmissione della domanda, l’interessato è convocato a visita medica.
A conclusione della visita, la Commissione medico- legale compila il verbale in modalità elettronica e lo invia al cittadino in duplice copia, una provvista di tutti i dati sensibili (anche quelli sanitari) e un’altra soltanto con il parere conclusivo.
Se, poi, per la Commissione la patologia posseduta può subire modificazioni nel corso del tempo, il verbale specifica anche la data per il compimento della visita di revisione.
È opportuno ricordare, infine, che il cittadino può richiedere anche l’aggravamento dell’invalidità, qualora si accorga che le proprie condizioni di salute sono peggiorate (ad esempio, nell’ipotesi di patologie degenerative oppure oncologiche). In questo caso, non bisogna aspettare la visita di revisione, ma presentare domanda per un accertamento da parte della Commissione medico-legale.