Come fare a tutelarsi quando nei contratti di finanziamento con la banca ci sono le famigerate clausole vessatorie?
In casi come questi si rischia di vedersi portare via la casa senza poter fare opposizione. Ma adesso una nuova sentenza ha rovesciato le carte in tavola.
Contratti capestro, clausole vessatorie, termini contrattuali oscuri. Tutte trappole spesso disseminate nei contratti di finanziamento e che permettono alle banche di mettere all’asta le case dei debitori meno avveduti, dopo che questi hanno lasciato passare 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo.
Dopo i quali, per legge, il decreto ingiuntivo diventa definitivo anche se il contratto a monte dovesse essere illegittimo. Conseguenza: nessuna possibilità di potersi opporre al pignoramento della casa.
Ma cosa sono le clausole vessatorie e perché sono una vera e propria bomba a orologeria pronta a detonare quando meno ce lo aspettiamo? Spesso se ne trovano nei contratti stipulati con le banche. Potrebbe essere un tasso di interesse molto superiore a quello offerto da altre banche e del quale ci accorgiamo solo più tardi. O un tasso che varia nel tempo ma in maniera poco trasparente e difficile da calcolare con precisione. O ancora commissioni nascoste o esagerate che non ci erano state adeguatamente comunicate al momento della stipula contrattuale.
Ma possono essere vessatorie anche le clausole di garanzia e fideiussione che ci espongono a obblighi sproporzionati nel prestarci come garanti per un amico o un parente, Magari senza nemmeno darci la possibilità di revocare la garanzia in caso di modifica unilaterale del contratto di finanziamento da parte della banca (altra tipica clausola vessatoria).
Nelle clausole vessatorie rientrano anche le clausole di compensazione automatica, grazie alle quali la banca trattiene in automatico – senza comunicarcelo in maniera adeguata – delle somme dal nostro conto corrente a compensazione di eventuali debiti sorti col finanziamento. Sarebbe vessatoria anche una clausola contrattuale che disponesse un foro diverso dal luogo di residenza del consumatore per eventuali liti.
Da poco però sulla tagliola delle clausole vessatorie c’è stata una svolta: di recente una sentenza (la n. 9479/23) delle Sezioni Unite Civili della Cassazione ha stabilito infatti che il decreto ingiuntivo divenuto definitivo per mancata opposizione può essere contestato anche se l’esecuzione forzata è già in corso. Dunque i consumatori potranno contestare le clausole vessatorie anche nel caso di pignoramenti e vendite all’asta dell’immobile.
Con la nuova pronuncia il debitore avrà 40 giorni di tempo per opporsi al contratto contenente clausole vessatorie. In questo modo, dopo aver invalidato il decreto ingiuntivo, potrà estinguere il pignoramento della casa.
Va detto però che la tutela scatta soltanto se
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