Cosa succede quando la condizione economica dei genitori non permette loro di pagare l’assegno di mantenimento per i figli minori?
Per gli Ermellini della Corte di Cassazione ci sono pochi dubbi. Ecco a chi tocca pagare l’assegno di mantenimento se il genitore non onora la regola che lo costringe a versare la somma stabilita dal giudice al momento della separazione consensuale.
Se i genitori non pagano, tocca ai nonni. I giudici della sezione civile lo hanno stabilito lo scorso 30 marzo con la sentenza 8980/23. Come riferisce il quotidiano Italia Oggi si tratta di un’obbligazione sussidiaria, non solidale. Detto in altri termini, l’assegno di mantenimento pesa in proporzione su tutti gli ascendenti di pari grado. E questo a prescindere da chi sia il genitore che non onora l’obbligo di versamento dell’assegno.
Tuttavia, rispetto alla decisione della Suprema Corte, non c’è litisconsorzio necessario. In altre parole non si richiede la presenza nel processo civile di più attori, o di più convenuti, o di più attori e di più convenuti. Per fare un esempio pratico: se la nuora chiama in causa la nonna per versare l’assegno di mantenimento, quest’ultima non potrà rivalersi, quantomeno in questa fase, sulla consuocera. Dovrà farsene carico da sola.
L’assegno di mantenimento è stabilito in misura fissa, per dodici mesi all’anno. Serve sostanzialmente ad aiutare l’altro genitore nel sostenimento delle spese di vitto, alloggio, istruzione e educazione dei figli minori.
La sentenza della Corte di Cassazione sugli obblighi a carico degli ascendenti è avvalorata anche dall’articolo 316 bis del Codice Civile, sul quale è intervenuto lo scorso febbraio la riforma dell’ex Guardasigilli Marta Cartabia, andata a modificare i commi 2, 4 e 5. Perciò se il padre e la madre non si trovano nelle condizioni economiche adeguate per pagare l’assegno di mantenimento per i figli minori, l’obbligo cade sui nonni. Quella dei nonni è un’obbligazione subordinata, mentre quella a carico dei genitori rimane primaria. Questo comporta che se uno dei due genitori, il padre o la madre, non riesce a pagare l’assegno ma l’altro è in grado di mantenere i figli non si può esigere dai nonni un aiuto economico.
In questo caso assume dunque valore definitivo la condanna della nonna costretta a versare 200 dei 350 euro al mese dell’assegno di mantenimento per il figlio minore a carico del figlio inadempiente, domiciliato presso di lei. La donna non è riuscita a coinvolgere anche la consuocera nel pagamento dell’assegno di mantenimento perché, si legge su Italia Oggi, «il giudice non poteva integrare d’ufficio il contraddittorio, mentre il provvedimento che nega la chiamata in causa di un terzo implica valutazioni discrezionali e non può formare oggetto di appello o ricorso per Cassazione».
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