Casa in comproprietà, solo uno dei due coniugi l’ha pagata: come tutelarsi in caso di divorzio o separazione

Casa cointestata in regime di separazione dei beni e pagata da uno solo dei due coniugi. Cosa fare in caso di separazione o divorzio?

In che modo proteggere i propri interessi? Cosa dice la legge a questo riguardo?

uomo donna separati
Nursenews

Pensiamo a una situazione come questa, in cui uno dei due coniugi, sposati in regime di separazione dei beni, firma un preliminare pagando caparra e acconto. Al momento del rogito l‘immobile viene cointestato a entrambi i coniugi. Ma solo uno dei due mette i soldi per acquistarlo, facendo partire dal proprio conto bonifici e assegni.

In caso di divorzio, il coniuge che ha pagato l’intero importo può rivendicare la proprietà integrale dell’immobile?

Secondo il Codice Civile, malgrado il regime di separazione dei beni l’acquisto di un immobile in comproprietà rende la casa comune a ambedue i coniugi. In questo caso si applica il regime della comunione ordinaria (volontaria). A disciplinarla è l’articolo 1100 del Codice Civile.

Dunque in caso di separazione il coniuge che ha sborsato di tasca sua tutti i soldi per acquistare la casa non potrà rivendicare l’esclusiva proprietà dell’immobile, salvo il caso in cui anche l’altro coniuge non presti il proprio consenso.

Casa in comproprietà: che succede con la separazione?

In caso di separazione invece, in mancanza di un accordo tra i coniugi, bisognerà procedere con la divisione giudiziale dell’immobile facendo domanda al competente Tribunale che disporrà la vendita forzata dell’immobile e farà ripartire il ricavato della vendita tra i due coniugi contitolari dell’immobile. Una procedura che non cambia anche nel caso in cui sia stato solo uno dei due coniugi a versare l’intero importo per l’acquisto della casa.

In che modo può tutelarsi dunque in caso di separazione il coniuge che ha pagato tutta la casa? Spesso la giurisprudenza si è pronunciata sulla nullità degli accordi prematrimoniali o di separazione consensuale in vista di un futuro divorzio, perché contrastanti coi principi di indisponibilità dei diritti dei coniugi. Con la sentenza 23713/2012 la Cassazione ha però ammesso la possibilità per i coniugi di stipulare una scrittura privata per il trasferimento della proprietà dell’immobile a titolo di indennizzo per le spese sostenute da uno dei due. Questo a patto che il trasferimento non sia collegato direttamente al matrimonio o al suo fallimento.

C’è poi la possibilità di stipulare una scrittura privata (senza bisogno del notaio) con la quale i coniugi riconoscono che la cointestazione dell’immobile è simulata. E che dunque solo uno dei due è il proprietario. In questo caso basta addirittura la dichiarazione unilaterale del coniuge cointestatario che non ha sborsato soldi per l’acquisto della casa dove dichiara che l’immobile appartiene all’altro coniuge. In caso di separazione questo documento può essere usato per rivendicare l’intera proprietà della casa.

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