Proponiamo una guida dettagliata al riscatto dei contributi, una valida strategia per anticipare l’uscita dal mondo del lavoro.
Laurea, servizio militare, periodi scoperti, come procedere con il riscatto dei contributi e avvicinare il momento della pensione?
Un lettore ha chiesto “Ho 58 anni, ho iniziato a lavorare nel maggio 1986. Nel periodo tra il 1995 fino al 1998 non ho lavorato senza percepire né mobilità né disoccupazione. Posso riscattare questi tre anni e a che costo?“. La domanda permette di introdurre un argomento molto importante per i lavoratori, il riscatto dei contributi. Parliamo di un sistema che consente di ottenere a titolo oneroso – quindi pagando di tasca propria – il riconoscimento di periodi assicurativi scoperti dal punto di vista previdenziale. Tale riconoscimento è utile ai fini della pensione.
Come tutti noi sappiamo, infatti, l’accesso agli scivoli pensionistici è sempre condizionato dal numero dei contributi maturati negli anni di lavoro. La pensione di vecchiaia chiede minimo venti anni di contribuzione; la pensione anticipata ordinaria ne vuole 41 anni e dieci mesi per le donne e 42 anni e dieci mesi per gli uomini. Opzione Donna richiede 35 anni di contributi e la Pensione per precoci 41 anni di contribuzione. Quando si è ad un passo da uno scivolo – soddisfacendo già il requisito anagrafico se presente – ma mancano ancora pochi anni di contributi si può rimediare al “vuoto contributivo” tramite il riscatto dei contributi.
Riscatto dei contributi, le tipologie
Tra i lavoratori il più noto riscatto dei contributi è quello relativo agli anni di laurea ma ne esistono anche altre tipologie. Parliamo dei periodi
- oggetto di omissione contributiva caduta in prescrizione (dieci anni),
- in cui non era previsto l’obbligo di versamento contributivo come durante gli anni di laurea o di lavoro all’estero,
- oggetto di specifiche disposizioni legislative.
Le tipologie, dunque, si possono racchiudere in riscatto
- dei corsi di studio,
- per la costituzione di rendita vitalizia reversibile di contributi omessi e caduti in prescrizione,
- dei periodi di attività prestata con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa prima del 1° aprile 1996,
- dei periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro,
- del periodo intercorrente tra un rapporto di lavoro e l’altro in caso di lavori discontinui, stagionali, temporanei,
- dei periodi di non attività connessi a rapporti di lavoro con contratto part time,
- del periodo di occupazione in lavori socialmente utili ai fini pensionistici,
- degli anni di praticantato per i promotori finanziari,
- del servizio civile su base volontaria dopo il 1° gennaio 2009,
- dei periodi di aspettativa per gravi motivi di famiglia,
- dei periodi di lavoro subordinato compiuti all’estero,
- del periodo di assenza facoltativa per la maternità collocato al di fuori del rapporto di lavoro,
- del periodo di congedo per la formazione,
- dei periodi non coperti da contribuzione,
- dei periodi previsti dalle disposizioni legislative.
Chi può chiedere la copertura dei buchi contributivi
Il riscatto dei contributi può essere richiesto dai
- lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria,
- soggetti iscritti ad una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi,
- soggetti iscritti alla Gestione Separata dei lavoratori parasubordinati,
- lavoratori iscritti ai Fondi speciali, sostitutivi, esclusivi gestiti dall’INPS.
Ricordiamo la differenza tra riscatto contributivo e copertura figurativa. Quest’ultima è prevista per la maternità o il servizio militare, ad esempio, ed è gratuita. Il riscatto si paga anche se risulta fiscalmente agevolato(detrazione del 19% ripartita in cinque quote annuali di pari importo). Complementari ai riscatti sono, poi, i versamenti volontari ma solo i primi possono essere esercitati in qualsiasi momento.
Riscatto agevolato per i periodi non coperti da contribuzione
Il DL numero 4 del 2019 ha introdotto la facoltà di riscatto agevolato (articolo 20) ai fini previdenziali dei periodi non coperti da contribuzione. Tale opzione prevede sconti sul pagamento (in media del 60%) da corrispondere ai quali si può accedere unicamente ad una condizione. Non aver maturato alcuna contribuzione prima del 31 dicembre 1995. Inoltre non si dovrà essere titolari di trattamento pensionistico.
Una puntualizzazione. Il riscatto agevolato in questione non deve per forza essere relativo ai periodi di studio successivi al 1995. Può essere utilizzato anche per valorizzare ai fini previdenziali i periodi precedenti al 1996 qualora il lavoratore accettasse il calcolo interamente contributivo della pensione. Aggiungiamo, poi, che gli anni riscattati verranno conteggiati solo per raggiunge il requisito contributivo di accesso alla pensione ma non influiranno in alcun modo sull’importo dell’assegno pensionistico.
Per riscattare gli anni di università occorrerà pagare 5.200 euro circa per ogni anno riscattato.
Quanto costa il riscatto dei contributi
Per capire quanto si dovrà spendere per riscattare i contributi occorrerà prendere in considerazione diverse variabili come
- la tipologia di riscatto richiesta,
- il regime previdenziale del lavoratore,
- il collocamento dei periodi da recuperare,
- le agevolazioni previste dalla normativa (se presenti).
In line generale, il conteggio del riscatto contributivo avviene applicando il metodo
- contributivo se il lavoratore non ha anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995.
- misto se il lavoratore ha maturato meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre,
- retributivo se il lavoratore ha almeno 18 anni di contributi maturati al 31 dicembre 1995 per l’anzianità acquisita fino al 31 dicembre 2011.
In caso di sistema retributivo l’onere di riscatto corrisponderà alla somma calcolata con il metodo della riserva matematica. Gli importi varieranno in base al sesso e all’età del richiedente nonché alla retribuzione al momento della domanda. Con riferimento al metodo contributivo, invece, occorre sapere che l’onere da riscatto si calcola applicando alla retribuzione l’aliquota contributiva obbligatoria in atto alla data di inoltro della domanda di riscatto.