I contribuenti possono richiedere all’Agenzia delle Entrate il rimborso IRPEF avendo versato più imposte del dovuto.
Vediamo come procedere con la richiesta del rimborso IRPEF, dove arrivano i soldi e come agire in caso di domanda respinta.
Il numero di tasse pagate da lavoratori e pensionati è molto alto. L’Italia non è un Paese generoso con i suoi cittadini quando si tratta di chiedere imposte dall’importo anche elevato. Sappiamo tutti che le tasse si pagano per poter consentire allo Stato di soddisfare i bisogni pubblici generali ma quando stipendi e pensioni non sono abbastanza alti per far fronte a tutti i pagamenti diventa pesante dover corrispondere un numero considerevole di imposte. Se poi si pagano in eccesso è diritto del cittadino fare domanda di rimborso per chiedere all’Agenzia delle Entrare la restituzione delle somme versate ma non dovute.
Ai lavoratori e pensionati capita spesso subendo le trattenute mensili dal sostituto d’imposta. Nel momento in cui, poi, si compila la dichiarazione dei redditi si scopre di avere un credito grazie alle detrazioni spettanti. Se c’è un conguaglio positivo allora la differenza dell’importo sarà restituita. Succede anche che altre volte il pagamento eccessivo delle tasse sia dovuto ad un errore di calcolo o dei presupposti impositivi. Vediamo in questo caso come richiedere il rimborso IRPEF.
Rimborso IRPEF, come richiederlo
Nell’esempio avanzato del credito in dichiarazione dei redditi, il rimborso scatta automaticamente in busta paga oppure sul cedolino della pensione. Inoltrando il modello 730 tra maggio e la prima metà di giugno, i lavoratori potranno ricevere le somme a credito già a luglio. I pensionati, invece, dovranno attendere agosto.
I contribuenti possono anche scegliere di utilizzare il credito nei confronti dell’Agenzia delle Entrate in compensazione e usare così i soldi per pagare altre imposte tramite modello F24. Se ci si accorge di aver versato troppo tasse successivamente all’inoltro del modello 730 – ordinario o precompilato – la via per ottenere il rimborso prevede la compilazione del modello 730 integrativo.
La presentazione dovrà avvenire entro il 25 ottobre dell’anno di riferimento. Superando questo termine ultimo, il contribuente dovrà inviare il modello Redditi. I cittadini devono sapere, inoltre, che possono chiedere il rimborso IRPEF anche tramite dichiarazione integrativa dei redditi. In questo caso hanno tempo fino al 31 dicembre del quinto anno successivo all’inoltro della dichiarazione originaria.
L’alternativa alla dichiarazione dei redditi
Chi non ha sostituto di imposta o non può integrare o modificare il modello 730 né compilare il modello Redditi ha la possibilità di chiedere il rimborso IRPEF presentando un’istanza all’Agenzia delle Entrate. Le opzioni sono
- presentare la domanda di persona presso uno sportello dell’AdE di competenza,
- inviare la richiesta per posta alla direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate,
- inoltrare una email o PEC,
- utilizzare i servizi telematici accedendo al cassetto fiscale autenticandosi con SPID, Carta Nazionale dei Servizi o Carta di Identità Elettronica.
Come compilare il modulo
La richiesta di rimborso prevede la presentazione di un modulo apposito reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate nella sezione “Modelli”. Il contribuente dovrà indicare
- nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, residenza, recapiti telefonici e di posta elettronica,
- importo da rimborsare e annualità di riferimento,
- ricevute dei versamenti in eccesso o degli errori di calcolo,
- motivi della domanda di rimborso,
- coordinate bancarie su cui procedere con l’accredito del Rimborso IRPEF (l’alternativa all’accredito è l’assegno vidimato emesso da Poste Italiane).
La domanda dovrà essere inoltrata entro 48 mesi dalla data di esecuzione dei versamenti eccedenti o di prelevamento di ritenute alla fonte. Pena la decadenza.
Domanda rimborso IRPEF respinta: come procedere
L’Agenzia delle Entrate potrebbe respingere la domanda di rimborso
- notificando un provvedimento di diniego di riconoscimento del rimborso stesso o
- con il silenzio-rifiuto (la risposta non arriva entro 90 giorni dall’invio della richiesta).
Il contribuente ha la possibilità di impugnare il diniego facendo ricorso dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento o – in caso di silenzio-rifiuto – entro il termine ordinario di prescrizione (dieci anni).