Il verbale di invalidità è strutturato in diverse sezioni. Ognuna individua specifici requisiti, che consentono al disabile di ottenere dei benefici.
Il verbale di invalidità civile (o “certificato d’invalidità”) è un documento nel quale sono indicate tutte le patologie possedute dal paziente e le varie agevolazioni ad esso riservate.
Si tratta, dunque, di una certificazione molto importante, perché contiene l’esito dell’accertamento della disabilità, effettuato dalle Commissioni ASL.
Tra i benefici economici ai quali si ha diritto c’è l’esenzione dal pagamento del bollo auto. Quale dicitura deve indicare il verbale di invalidità, per ottenerla? Analizziamo la normativa di riferimento.
Prima di esaminare il contenuto del verbale di invalidità, sottolineiamo che un elemento molto importante è la lettera di accompagnamento. In essa, infatti, sono specificati i termini di prescrizione per il ricorso (che sono 180 giorni dalla comunicazione dell’INPS).
Per quanto riguarda il verbale vero e proprio, esso è inviato in duplice copia. Una, infatti, contiene tutte le informazioni sanitarie del disabile, l’altra, invece, solo il giudizio finale.
In alto a destra del documento si trova il QR-Code. Al di sotto, ci sono 3 date: quella dell’accertamento, quella di presentazione della domanda e quella di erogazione dei benefici economici (che decorrono dal primo giorno del mese successivo all’invio dell’istanza).
Entrambi i certificati sono suddivisi in due sezioni:
La prima sezione del verbale è rubricata “Tipo di posizione“. Specifica, infatti, la tipologia di verbale e, dunque, se si tratta di:
La quarta sezione, invece, indica il grado o la percentuale di invalidità. Per i minorenni, non è specificata la percentuale di invalidità, ma è riportata la sola dicitura di “Minore invalido”.
Se viene accordata l’indennità di accompagnamento, il verbale indicherà l’espressione “con necessità di assistenza continua”, oppure “con impossibilità a deambulare”, o, in alcuni casi, entrambe le espressioni.
Tale sezione è molto importante, inoltre, ai fini del calcolo dell’ISEE.
Nel certificato della Legge 104, è specificato se il soggetto è stato riconosciuto in situazione di handicap, con comma 1 o con comma 3. I benefici agevolazioni lavorativi (come i 3 giorni di permesso retribuito e il congedo biennale) spettano solo in virtù del comma 3.
Il Decreto Semplifica Italia ha stabilito che, sul verbale di invalidità e di handicap, deve essere indicata la sussistenza dei presupposti per la richiesta del contrassegno di parcheggio disabili e dei benefici fiscali per l’acquisto di veicoli diretti al trasporto delle persone con disabilità.
La certificazione, infine, contiene due ulteriori sezioni:
L’esenzione dal pagamento del bollo auto spetta esclusivamente a coloro che sono stati dichiarati disabili gravi, ai sensi della Legge 104/1992. A tal fine, il verbale di invalidità ha un ruolo fondamentale.
Per identificare chi può richiedere l’esenzione, infatti, è necessario che nel verbale sia contenuto espresso riferimento a tale possibilità.
Nel dettaglio, possono presentare domanda per l’esonero dal bollo auto le seguenti categorie di disabili:
L’esenzione dal pagamento del bollo auto spetta sia se la vettura è intestata al soggetto disabile sia se è intestata ad un familiare di cui sia fiscalmente a carico. In quest’ultimo caso, è necessario possedere un reddito lordo uguale o inferiore a 2.840,51 euro.
Per poter fruire dell’agevolazione economica, inoltre, l’auto deve rispettare i seguenti parametri di cilindrata:
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A seconda della Regione di residenza, variano gli Enti a cui presentare richiesta per l’esenzione del bollo auto. Nello specifico, la domanda va effettuata:
Il Modulo di richiesta può essere scaricato dai portali web degli stessi Enti, oppure ritirato in sede presso gli Uffici competenti.
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In caso di riconoscimento dell’agevolazione, la validità è permanente, fino alla sussistenza dei requisiti richiesti.
Se, invece, l’esonero non viene accordato, si hanno 30 giorni di tempo per pagare il bollo auto, per evitare l’irrogazione delle sanzioni. A tale regola, tuttavia, fa eccezione la Regione Toscana, in cui il termine per il pagamento è fissato a 90 giorni.
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