Esenzione ticket sanitario per reddito: la sentenza scioglie ogni dubbio! I beneficiari ora sono molti di più

L’esenzione dal pagamento del ticket sanitario per reddito coinvolge un maggior numero di persone dopo l’eliminazione delle differenze tra inoccupati e disoccupati.

Una sentenza del 13 luglio 2022 scioglie ogni dubbio. Inoccupati e disoccupati sono equiparati così come previsto dal Jobs Act.

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Nursenews.it

In redazione è giunto un quesito. “Sono una donna abruzzese inoccupata. Non ho ben capito se con la nuova normativa sull’abrogazione della differenza tra disoccupato e inoccupato posso richiedere l’esenzione per reddito dato che la Regione Abruzzo non la riconosce agli inoccupati”.

Chiariamo innanzitutto la differenza tra la definizione disoccupato e inoccupato. I termini riconducono a due differenti status della persona. In entrambi i casi il riferimento è a persone non attive nel mondo del lavoro ma alcuni aspetti fondamentali distinguono in maniera netta tali status.

L’inoccupato non ha mai svolto un’attività lavorativa, il disoccupato è stato impiegato in uno o più rapporti di lavoro che sono, poi, terminati. Al fine di certificare lo status di disoccupato o inoccupato occorre iscriversi ad un Centro per l’Impiego. Torniamo ora al quesito posto da una lettrice abruzzese. La donna non ha mai lavorato risultando, dunque, inoccupata.

Esenzione ticket per reddito, nessuna differenza tra inoccupato e disoccupato

Con il Decreto Legislativo numero 150 del 2015, si è posto fine alla differenza tra i due status equiparando le situazioni di chi non ha mai lavorato e ricerca un impiego e chi il lavoro lo ha perso e cerca una nuova occupazione. Niente più distinzioni, dunque, per l’accesso all’esenzione dal pagamento del ticket sanitario per reddito.

A ribadire tale conclusione il Consiglio dello Stato in una sentenza del 13 luglio 2022 che giunge come risposta ad un quesito posto dal Ministero della Salute nel 2017. Dopo anni di attesa il chiarimento legato all’entrata in vigore del Jobs Act.

Chi ha diritto all’esenzione ticket per reddito

L’esenzione per reddito ha come beneficiari i cittadini con redditi bassi. Nello specifico, con riferimento ai disoccupati e ai loro familiari a carico il limite reddituale è di

  • 8.263,31 euro se il richiedente è l’unico componente del nucleo familiare,
  • 11.362,05 euro in presenza del coniuge,

con l’incremento di 516,46 euro per ogni figlio a carico. Il codice di esenzione è E02. Tra i beneficiari sia disoccupati che inoccupati in seguito all’abrogazione del DL 181/2000. In seguito al Jobs Act, infatti, vengono considerati disoccupati tutti i lavoratori senza impiego che dichiarano telematicamente

  • l’immediata disponibilità allo svolgimento di un’attività lavorativa e
  • alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con un Centro per l’Impiego.

La dichiarazione dovrà essere inoltrata al sistema informativo unitario delle Politiche del Lavoro sia da chi ha perso un lavoro sia da chi non lo ha mai svolto ma ne cerca uno. Condizioni necessarie per ottenere l’esenzione dal pagamento del ticket sanitario per reddito sono, dunque,

  • non avere un’occupazione (includendo sia inoccupati che disoccupati),
  • aver presentato la DID – Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.

La revisione normativa è ancora in corso

Dalla domanda del 2017 sono passati cinque anni prima che una sentenza rendesse necessaria una revisione normativa. L’eliminazione della distinzione tra inoccupato e disoccupato è stata definita, dunque, ma ciò non significa che l’applicazione della decisione è già attuata. Il Ministero non ha, infatti, ancora aggiornato le informazioni sul portale ufficiale. Sul sito si legge ancora “non può considerarsi disoccupato il soggetto che non abbia mai svolto attività lavorativa“.

Ciò che è certo è che la necessità di una modifica legislativa per adeguare la normativa alle regole definite dal Jobs Act è stata appurata. Significa che è possibile desumere l’estensione del diritto anche agli inoccupati ma al momento si attende ancora un comunicato ufficiale da parte del Ministero della Salute o quantomeno un aggiornamento della pagina ministeriale. 

Le Regioni pian piano si stanno adeguando alla normativa. Consigliamo alla lettrice di recarsi presso l’ufficio ASL di competenza territoriale – qualora non l’avesse già fatto – per capire se l’Abruzzo ha già applicato le nuove regole o meno.

Tutte le categorie esenti per reddito

Oltre ai disoccupati/inoccupati, l’esenzione per reddito spetta ad altre categorie di cittadini. Nello specifico troviamo il

  • codice E01 per i cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni componenti di un nucleo familiare con reddito annuo complessivo inferiore a 36.151,98 euro,
  • codice E03 per i titolari di pensioni sociali e i loro familiari,
  • codice E04 per i titolari di pensioni al minimo over 60 e i loro familiari a carico a condizione che il reddito familiare sia

– inferiore a 8.263,31 euro,

– inferiore a 11.362,05 euro se coniugati

con l’incremento di 516,46 euro per ogni figlio a carico. Ricordiamo che per essere considerata a carico una persona dovrà avere un reddito personale inferiore a 2.840,51 euro oppure 4 mila euro se sotto i 24 anni.

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