In alcuni casi, è esclusa la responsabilità solidale dei cessionari con il fornitore, per i crediti di Bonus edilizi percepiti indebitamente.
La Legge di conversione del D.L. n. 11/2023 stabilisce che, per scongiurare la responsabilità in solido, il cessionario deve essere in possesso di due documenti.
In particolare, c’è bisogno del contratto di appalto, stipulato tra colui che ha realizzato i lavori e il committente, e, per i lavori di riduzione del rischio sismico, della certificazione stabilita dal Decreto n. 329 del 6 agosto 2020.
Il Decreto cessione crediti, tuttavia, ha previsto molte novità alla disciplina dei Bonus edilizi. Analizziamo, dunque, la normativa attentamente.
Il Decreto cessione crediti ha introdotto le seguenti modifiche alla precedente disciplina legislativa:
Non perdere il seguente articolo: “SUPERBONUS, ESISTE ANCORA LA POSSIBILITÀ DI CEDERE IL CREDITO A TERZI? COSA DICE IL DL 2020“.
Una delle novità più rilevanti è quella relativa alla responsabilità in solido del fornitore che ha provveduto allo sconto e dei cessionari, nell’ipotesi di cessioni indebite.
L’art. 121, comma 6, del D.L. n. 34/2020 stabilisce che il recupero della somma dei Bonus edilizi percepita indebitamente avviene nei confronti del soggetto beneficiario; ciononostante, in caso di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, rimane la responsabilità in solido del fornitore che ha effettuato lo sconto e dei cessionari.
Attraverso la Circolare n. 33/E del 2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quando sussistono il dolo e la colpa grave:
Leggi anche: “SUPERBONUS, ESISTE ANCORA UNA POSSIBILITÀ PER CEDERE I CREDITI: COSA FARE“.
In base al nuovo comma 6-bis del Decreto cessione crediti, il concorso nella violazione che comporta la responsabilità solidale del fornitore che ha effettuato lo sconto e dei cessionari è escluso se questi ultimi:
In particolare, la certificazione che esclude la responsabilità solidale dei cessionari è la seguente:
La responsabilità, inoltre, è esclusa se i cessionari acquistano crediti d’imposta da una banca o una società quotata.
La mancata detenzione della documentazione appena elencata, non è, da sola, motivo di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario. L’interessato, infatti, può sempre fornire prova della propria diligenza.
È l’Ente impositore, dunque, che ha l’onere della prova dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario.
Si può inviare richiesta all'INPS per ottenere uno straordinario beneficio, che consente di avere più…
Comprendere la traduzione delle pagelle scolastiche è essenziale per il successo accademico e il coinvolgimento genitoriale. Importanza…
Spesso si pensa di mangiare cibi salutari, ignorando che si tratta di prodotti ultra processati…
L'esenzione dal ticket è prevista per diverse malattie e consente di ottenere un grande risparmio…
I disabili e i caregiver possono approfittare delle agevolazioni fiscali per comprare un'auto. Quali documenti…
Una recente indagine avrebbe individuato la regione più infelice d'Italia e il motivo è davvero…