Trasferimento di un lavoratore con Legge 104: i diritti da conoscere per non perdere il lavoro

La Legge 104 impedisce il trasferimento di un lavoratore in una diversa sede di lavoro? Per rispondere occorre chiarire diversi aspetti normativi. 

La scelta della sede di lavoro più vicina è un diritto del lavoratore con 104? E la possibilità di trasferimento è preclusa a priori?

trasferimento lavoratore con Legge 104
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La Legge 104 nasce con l’obiettivo di tutelare i cittadini con disabilità e i caregiver e abbattere alcuni dei numerosi ostacoli che quotidianamente devono affrontare. Lo Stato eroga agevolazioni fiscali come le detrazioni del 19% sull’acquisto di un automobile, i bonus volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, l’esenzione dal pagamento del ticket sanitario. Con la Legge 104, poi, si garantiscono vantaggi anche in ambito lavorativo come i permessi di tre giorni al mese e il congedo straordinario di due anni. Aggiungiamo, poi, altre garanzie che destano molta perplessità tra i lavoratori.

Si parla di scelta del luogo di lavoro più vicino alla residenza del disabile. Questa è una garanzia reale proposta ai lavoratori che assistono i familiari con disabilità. Si lega, però, ad un altro dubbio. Chi ha la 104 può essere trasferito oppure no? Per rispondere occorre conoscere le direttive dell’articolo 33 comma 5 volte a definire i diritti dei lavoratori e la conciliazione con le esigenze dell’azienda per la quale si lavora.

Il trasferimento di un lavoratore con 104 è possibile?

Un primo punto che chiarisce l’articolo 33 comma 5 della Legge 104 è la possibilità che il caregiver possa scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio a condizione che

  • conviva con il disabile,
  • assista con continuità il familiare o affine entro il terzo grado affetto da handicap.

Appurata questa possibilità è il momento di indagare più a fondo sul trasferimento di un lavoratore con 104. Secondo la normativa, senza il consenso da parte del dipendente non potrà esserci alcun trasferimento in altra sede. Esiste, però, una condizione. Il rifiuto dovrà essere possibile in relazione alle esigenze di servizio.

Significa che il “no” del lavoratore non è un diritto assoluto ma legato alle necessità organizzative e produttive dell’azienda. Questo è il principio di bilanciamento degli interessi che vige nel rapporto tra dipendente e azienda. La mobilità deve tener conto delle esigenze dettate dall’attività lavorative. Se, per esempio, trasferire il signor Rossi titolare di Legge 104 nella sede più vicina al suo domicilio significasse apportare un danno reale all’organizzazione del lavoro allora il diritto potrebbe non poter essere praticabile.

Esempio pratico

Luca è un portantino impiegato in un ospedale che assiste la madre disabile grave. Poniamo il caso che la struttura decida di trasferire il lavoratore in una sede più lontana rispetto all’abitazione in cui vive con la madre. Luca può far valere il diritto stabilito dalla Legge 104 e fare domanda per rimanere nella sede attuale.

Di contro, l’ospedale può rifiutare la richiesta qualora nell’altra sede meta del trasferimento manchino portantini e la figura di Luca risulterebbe essenziale ai fini dell’organizzazione ospedaliera. Volendo trovare un equilibrio, l’ospedale potrebbe pensare di assumere nuovi dipendenti o organizzare il lavoro in modo differente per consentire a Luca di prendersi cura della madre.

Conclusioni sul trasferimento del lavoratore disabile

Quanto riportato nell’esempio significa che il datore di lavoro riveste un ruolo essenziale nella tutela dei diritti dei dipendenti con Legge 104. L’azienda può scegliere di andare incontro al lavoratore oppure negargli la possibilità di assistenza al familiare con disabilità. Un ruolo chiave, dunque, è rivestito dal principio di bilanciamento degli interessi ma attenzione. Le presunte esigenze di servizio non dovranno essere né genericamente richiamate né dovranno fondarsi su generiche valutazioni in ordine a scoperture di organico.

Il datore di lavoro per negare il diritto al dipendente di avvalersi della Legge 104 in relazione al trasferimento dovrà dare una chiara indicazione degli elementi ostativi riferiti alla sede di servizio in atto e alla sede oggetto del trasferimento (sentenza 2226 del 2 aprile 2020).

Se, per esempio, il lavoratore con 104 rifiuta un trasferimento in sede più lontana e l’azienda cerca di imporlo appoggiandosi ad esigenze di servizio non appurabili, allora il dipendente potrà far valere il proprio diritto e rimanere nella sede vicina al domicilio.

Altri requisiti da soddisfare

Si devono aggiungere due requisiti da soddisfare per godere dei vantaggi della Legge 104 ossia

  • l’assistenza continuativa 
  • l’handicap grave.

Solo sussistendo entrambe le condizioni, allora il lavoratore con 104 potrà far valere i suoi diritti sul trasferimento ove sia possibile secondo il principio di bilanciamento degli interessi. Lo stato di handicap con connotazione di gravità, nello specifico, dovrà essere riportato sul verbale rilasciato dalla Commissione medica INPS incaricata della visita medica.

Per capire se si è considerati gravi occorrerà verificare la presenza della definizione “Persona con handicap con connotazione di gravità (Articolo 3 comma 3 Legge 104/92)“.

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