Il congedo straordinario è destinato a tutti i caregivers del disabile grave? Oppure bisogna rispettare un determinato ordine di priorità?
L’ordinamento italiano garantisce la tutela dei lavoratori che prestano assistenza ad un familiare disabile grave, con una serie di agevolazioni in ambito lavorativo.
Tra le più diffuse c’è il cd. congedo straordinario, un periodo di aspettativa dal lavoro retribuita, di durata biennale. La disciplina normativa, tuttavia, non concede a tutti i lavoratori la possibilità di richiedere il beneficio, ma stabilisce delle condizioni di accesso molto specifiche. Scopriamo, dunque, a chi è rivolto il congedo straordinario e quali sono le modalità di fruizione.
Congedo straordinario: l’importanza del comma 3, art.3, Legge 104/1992
Una Lettrice ha inviato il seguente quesito:
“Buongiorno, sono una docente a cui è stata riconosciuta dall’INPS la Legge 104/92, comma 3, art. 3. Mio figlio è dipendente presso un’azienda privata; può usufruire dei 2 anni di congedo straordinario? Mio marito svolge un lavoro autonomo con provvigioni e non guadagnerebbe nulla in caso di assenza dal lavoro per 2 anni. Grazie.”
La nostra Lettrice possiede la qualifica di “Persona con handicap con connotazione di gravità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992”. Di conseguenza, i suoi familiari hanno il diritto a richiedere il congedo straordinario biennale.
L’agevolazione, prevista dall’art. 42 del D.lgs. n.151/2001, consiste in un periodo di assenza dal lavoro della durata di 2 anni, durante il quale si ha diritto ad un’indennità, corrispondente alla retribuzione percepita nell’ultimo mese antecedente la richiesta di congedo, riferita solo alle voci fisse e continuative. Esiste, tuttavia, un importo massimo per l’erogazione dell’indennità; per l’anno in corso, la Circolare INPS n. 11/2023 ha stabilito che la prestazione non può essere superiore a 53.687 euro.
Il periodo di assenza, però, non è considerato ai fini della maturazione delle ferie, del TFR e della tredicesima, ma è coperto da contribuzione figurativa; dunque, vale ai fini del diritto e della misura della pensione.
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Modalità di fruizione del beneficio
Il limite dei 2 anni è complessivo tra tutti i beneficiari, per ciascun soggetto disabile grave accudito.
Il congedo straordinario può essere fruito anche in maniera frazionata, in giorni. In tal caso, affinché non siano conteggiati i festivi, i sabati e le domeniche, è necessario che il lavoratore riprenda l’attività tra un periodo di assenza e l’altro.
È opportuno specificare che, nel caso in cui il disabile da accudire sia ricoverato a tempo pieno presso una struttura sanitaria (pubblica o privata), non si può beneficiare del congedo. Tale regola, tuttavia, conosce delle eccezioni in tali ipotesi:
- i medici ritengono che il disabile grave abbia la necessità di assistenza familiare anche nella struttura;
- il disabile deve allontanarsi dalla struttura per svolgere visite o cure;
- la persona disabile si trova in stato vegetativo permanente oppure ha ricevuto una prognosi nefasta a breve termine.
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Come inviare domanda per l’agevolazione
La richiesta per il beneficio deve essere inviata telematicamente all’INPS, atrraverso una delle seguenti modalità:
- tramite il portale web dell’Istituto, accedendo alla propria area riservata e alla sezione “Invio OnLine di Domande di Prestazioni a Sostegno del Reddito”;
- usufruendo dell’assistenza di un Patronato;
- telefonando il Contact Center Multicanale dell’INPS, al numero 803164 (gratuito, da rete fissa), oppure al numero 06164164 (a pagamento, in base al proprio piano tariffario, da rete mobile).
Ordine di priorità: a chi spetta il congedo straordinario?
Il congedo straordinario spetta solo ai lavoratori dipendenti, pubblici o privati.
Per rispondere al quesito della nostra Lettrice, sottolineiamo che il D.lgs. n.151/2001 prevede uno specifico ordine di priorità tra i familiari del disabile grave, che scala solo nell’ipotesi di mancanza, decesso o possesso di patologie invalidanti. In particolare, possono richiedere l’agevolazione:
- il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente e, dal 13 agosto 2022, il convivente di fatto del disabile grave;
- i genitori (anche adottivi o affidatari) del disabile grave, se il coniuge, l’unito civilmente o il convivente di fatto mancano, sono deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- uno dei figli conviventi del soggetto disabile grave, in caso di mancanza, decesso o possesso di patologie invalidanti del coniuge, della parte dell’unione civile, del convivente di fatto e di entrambi i genitori;
- un fratello o una sorella convivente del disabile grave, se il coniuge, la parte dell’unione civile, entrambi i genitori e i figli siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- un parente o affine entro il terzo grado convivente del soggetto disabile grave, nel caso di mancanza, decesso o possesso di patologie invalidanti di tutti i soggetti sopra elencati.
Conclusioni
Chiariamo alla nostra Lettrice che l’ordine di priorità dei soggetti che possono fruire del congedo straordinario è tassativo e non derogabile, in quanto stabilito espressamente dall’art. 42 del D.lgs. n.151/2001. Non è, dunque, possibile scalare in favore del legittimato di ordine successivo, sulla base di eventuali dichiarazioni di rinuncia. Ciò neanche in virtù di specifiche situazioni di fatto o di diritto non esplicitamente individuate dalla norma (come, per esempio, la circostanza che il coniuge convivente sia un lavoratore autonomo).
Il figlio della Lettrice, dunque, potrebbe usufruire del congedo straordinario solo se il coniuge convivente o entrambi i genitori della madre disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.