Se percepiamo delle somme dallo Stato sotto forma di bonus, aiuti o indennità dobbiamo indicarle nella dichiarazione dei redditi?
Reddito di cittadinanza, Naspi, assegno unico, pensione di invalidità, trattamento integrativo: vanno dichiarati nel 730? Ecco quando questi importi sono esentasse e quando invece non lo sono (e perché).
I contribuenti sanno bene che per dichiarare al Fisco i redditi percepiti nel precedente anno d’imposta devono indicarli col modello 730 o col modello Redditi PF. Chiaramente il 730 del 2003 farà riferimento all’anno di imposta 2022. Con la dichiarazione poi l’Irpef (o l’imposta sostitutiva per i contributi forfettari) andrà ricalcolata sul reddito totale.
Di solito infatti l’Inps viene trattenuta in busta paga, sulla pensione o su altre indennità pagate dall’Inps. Può succedere però che il sostituto d’imposta non abbia applicato la giusta aliquota, non essendo a conoscenza del reddito complessivo. In casi come questi le tasse eventualmente già pagate durante l’anno saranno scomputate dall’Irpef dovuta.
Accade molto spesso che i bonus e gli aiuti erogati dallo Stato non siano fiscalmente imponibili. Lo impone generalmente proprio la loro natura: quella di essere, appunto, degli “aiuti”. Dunque quando questi aiuti sono esentasse non devono essere indicati in dichiarazione dei redditi. Per il semplice motivo che su di loro non bisogna pagare l’Irpef.
Per esempio, questo è il caso della pensione di invalidità e dell’indennità di accompagnamento. Tutti sostegni che, a causa della loro natura assistenziale, non vanno a formare il reddito imponibile. E dunque, di conseguenza, non vengono sottoposti alla tassazione. Perciò le somme percepite come pensione di invalidità o indennità di accompagnamento non devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi.
Ben diverso il discorso invece per quel che riguarda l’assegno ordinario di invalidità. In questo caso parliamo di una prestazione equiparata a tutti gli effetti a una pensione. Il che vuol dire che, all’opposto di aiuti e bonus, concorre a formare il reddito e dunque è imponibile all’Irpef. La logica conseguenza è che l’assegno ordinario di invalidità va indicato nella dichiarazione dei redditi.
Invece il trattamento integrativo – al quale hanno diritto i lavoratori dipendenti e assimilati con redditi fino a 15 mila annui (in alcuni casi anche fino a 28 mila euro) – non è imponibile fiscalmente. Dunque è esente da tasse.
Trattandosi però di un bonus destinato a ridurre la pressione fiscale e al quale si ha diritto soltanto a determinate condizioni il conguaglio del trattamento integrativo si fa proprio nella dichiarazione dei redditi col modello 730. Per questo motivo la somma percepita a titolo di trattamento integrativo, pur non essendo soggetta a tassazione, va indicata nel rigo C14 del modello 730.
Rientrano nel capitolo “aiuti” anche reddito e pensione di cittadinanza. Essendo due misure introdotte per combattere la povertà e facilitare l’inclusione sociale, questi importi non concorrono a formare il reddito imponibile. Di conseguenza non vanno indicate nella dichiarazione dei redditi. Anche in questo caso siamo in presenza di sussidi esentasse.
Un caso ancora diverso costituiscono Naspi e Dis Coll. Come noto, sono le indennità di disoccupazione erogate rispettivamente a lavoratori subordinati e collaboratori che non per loro scelta (dunque involontariamente) sono rimasti disoccupati.
Tanto la Naspi quanto Dis Coll prevedono, in aggiunta all’indennità mensile, anche la copertura contributiva figurativa. Entrambe però vanno assoggettate all’Irpef. A operare come sostituto d’imposta in questo caso è l’Inps, che effettua le trattenute Irpef direttamente prima di erogare le due indennità (esattamente come accade con la busta paga). Quindi gli importi percepiti dal lavoratore a titolo di indennità di disoccupazione devono essere inseriti in dichiarazione dei redditi, nel modello 730, dato che all’inizio dell’anno l’Inps rilascia la regolare Certificazione Unica per le due indennità.
L’assegno unico consiste in una prestazione economica che si prefigge di supportare le famiglie con figli minori e maggiorenni fino a 21 anni di età. L’importo ricevuto dal nucleo familiare dipende dall’Isee e a erogare al beneficiario la somma spettante provvede direttamente l’Inps.
La domanda è: l’assegno unico fa reddito? No, dato che come nel caso degli assegni al nucleo familiari, si tratta di somme esenti da tassazione. Dunque quanto percepito a titolo di assegno unico non rientra nel computo del reddito. Per questa ragione le somme dell’assegno unico non devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi.
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