Si può ridurre o azzerare il canone di affitto? In alcuni casi sì, ecco come ci si può muovere se si vuole risparmiare.
Pagare meno d’affitto è possibile. Ma ad alcune condizioni.
Prima di tutto va trovato un accordo col locatore. Altrimenti resta la via del ricorso al giudice nel caso in cui ci siano vizi e difetti dell’immobile che lo rendono inutilizzabile.
Per legge il proprietario dell’immobile non può aumentare il prezzo durante la locazione. Può soltanto – nel caso in cui il contratto lo preveda – chiedere la rivalutazione Istat dell’importo. Per riscuotere un canone di affitto più alto il proprietario dovrà stipulare un nuovo contratto di affitto, dando la disdetta – nei tempi previsti dalla legge – del contratto precedente.
Ridurre l’affitto con un accordo tra padrone di casa e inquilino
La prima possibilità, come dicevamo, è che padrone di casa e inquilino si mettano d’accordo per abbassare l’affitto senza la necessità di dover stipulare un nuovo contratto. La riduzione del canone di affitto può anche essere limitata nel tempo. Per un certo periodo di tempo o per un certo numero di mensilità. Oppure può durare per la restante durata del contratto.
Il nuovo accordo dovrà essere comunicato all’Agenzia delle Entrate. In caso contrario potrebbe partire un accertamento fiscale nei confronti del locatore che, in sede dichiarazione dei redditi, indicherà un importo inferiore rispetto a quello presente sulla scrittura privata registrata originariamente.
Per farlo bisogna:
- scaricare e compilare il Modello 69 che si trova sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Nel Modello 69 bisogna indicare i dati del contratto di locazione e i relativi codici di registrazione. Non ci sono da pagare bollo o altre imposte;
- redigere una scrittura privata: dovrà contenere soltanto il nuovo importo del canone di locazione e il termine di durata a partire dalla quale la nuova cifra pattuita sarà efficace tra le parti. Ci sono 30 giorni di tempo per registrare il nuovo accordo all’Agenzia delle Entrate. Altrimenti il locatore rischia di dover di pagare le imposte anche sul canone di locazione non incassato.
Che succede dopo l’accordo per ridurre l’affitto?
Dopo la comunicazione all’Agenzia delle Entrate, il locatore potrà dichiarare, al momento della dichiarazione del reddito, l’importo più basso derivato dal nuovo canone d’affitto pattuito con l’inquilino. La presunzione di maturazione del canone è operante sulla base delle pattuizioni contrattuali: se queste seconde vengono modificate, si modifica anche la presunzione di maturazione. L’imposta di registro sarà da commisurare al nuovo canone di affitto derivato dall’accordo tra proprietario e inquilino.
Sospendere l’affitto: come fare
Nel caso in cui – magari per una situazione di particolare difficoltà economica per l’inquilino – il padrone di casa dovesse essere d’accordo per sospendere l’affitto per una o più mensilità, l’accordo dovrà essere comunicato all’Agenzia delle Entrate.
Se ciò non avvenisse il proprietario dovrebbe indicare in dichiarazione dei redditi l’intero canone previsto dal contratto anche non avendolo percepito.
Ridurre l’affitto per vizi dell’immobile
C’è poi la possibilità che l’immobile abbia dei vizi e che il padrone di casa non provvede alla manutenzione. In questa circostanza l’inquilino non può autoridursi il canone, agendo di propria iniziativa. Può soltanto sospendere integralmente il pagamento del canone se l’immobile risulta totalmente inservibile e, dunque, inutilizzabile.
Dovrà perciò fare ricorso al giudice per fare causa al proprietario. Così che poi sia il tribunale a ridurre il canone in proporzione alla ridotta utilità dell’immobile.