Questa è una delle domande che ci si pone maggiormente ed ecco qual è la risposta dell’Inps a tale quesito.
Sono in molti a chiedersi se coloro che percepiscono l’indennità di accompagnamento possano anche lavorare. Prima di dare a una risposta a tale domanda, è importante conoscere più approfonditamente in cosa consiste il suddetto beneficio. Nello specifico, si tratta di una prestazione economica che percepisce una persona mutilata o invalida totale di un’apposita commissione medica ha appurato l’impossibilità di deambulare senza qualcuno che l’accompagni o anche inabilità a compiere azioni quotidiane.
Questa indennità spetta a coloro che possiedono requisiti sanitari stabili in Italia, oltre il reddito e l’età. Tale sostegno viene pagato per un anno a partire dal primo giorno del mese successivo a quando si è fatta richiesta o, eccezionalmente, dalla data specificata dalle commissioni mediche nel verbale in cui riconoscono l’invalidità del soggetto.
Il pagamento di questa indennità, va ricordato, è sospeso nel caso di un ricovero a completo carico dello Stato per un periodo che superi i 29 giorni. D’altra parte, verrebbe meno lo scopo assistenziale di questo provvedimento, perché fattivamente sarebbe la struttura sanitaria a rimpiazzare chi assicura l’accompagnamento. Per avere questo beneficio non serve rientrare nel limite di un determinato reddito oppure dar prova degli incassi massimi a livello annuale con l’ISEE.
Per avere la prestazione è fatto obbligo che la minorazione sia stata rintracciata nel verbale redatto dalla commissione medica a fine accertamento sul richiedente l’indennità. Ora, quello che in molti si chiedono è se si possa lavorare pur percependo l’accompagnamento. Secondo l’Inps, è possibile farlo e dunque, un percettore di indennità di accompagnamento può anche lavorare. Tuttavia, nella richiesta di avvio del percorso per ottenere il beneficio, è importante tuttavia informare l’Inps del fatto che si svolga o meno un’attività lavorativa.
Per l’Inps, «l’indennità di accompagnamento è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, dipendente o autonoma, e con la titolarità di una patente speciale». È ammesso anche il caso di chi lavori e percepisca al contempo l’accompagnamento, e poi vada sul luogo in cui lavora con un mezzo di trasporto adatto alla propria condizione di disabile. I requisiti per ottenere l’indennità sono che venga riconosciuta l’inabilità completa e permanente, ergo al 100%. Va riconosciuta l’impossibilità di compiere azioni quotidiane in autonomia senza qualcuno che assista il soggetto in questione, nonché deve essere riconosciuta l’impossibilità della persona a deambulare senza accompagnatore.
Per conseguire tale indennità la minorazione deve essere stata certificata dalla commissione medico legale, dopo il controllo sanitario. La persona invalida che può comunque lavorare, si dovrà iscrivere a delle liste speciali al centro per l’impiego. La legge 68/99, che offre tutela a categorie protette tra cui gli invalidi, di essere assunti con determinate agevolazioni.
Ergo, chi percepisce l’indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo svolgere un’attività lavorativa. L’impossibilità di lavorare c’è solo se c’è una condizione di assoluta e permanente inabilità nello svolgere un’attività, contesto differente diversamente da chi percepisce l’indennità di accompagnamento.
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