Cedolare secca 10%, aliquota ridotta per Comuni in stato di emergenza: ecco le condizioni per poterla applicare. I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
La cedolare secca per locazioni a canone concordato è un’opzione fiscale che può essere molto vantaggiosa per i proprietari degli immobili in affitto. Optando per un canone concordato (stabilito quindi da associazioni di categoria, sindacati dei proprietari e degli inquilini) piuttosto che per il canone di mercato, tale regime offre infatti diversi vantaggi, dato che non si cumula con gli altri redditi ai fini Irpef e addizionali, e prevede l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, così come anche dall’imposta di bollo per registrazioni, risoluzioni e proroghe del contratto.
L’imposta ordinaria del canone di locazione annuo stabilito dalle parti è determinata con l’applicazione di un’aliquota del 21%; per i contratti a canone concordato, però, si applica un’aliquota del 10%. Ma vediamo quali sono gli ultimi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in merito ai requisiti e agli immobili situati in località in stato d’emergenza.
Tassazione fissa, agevolata e sostitutiva per gli affitti con contratto di locazione a canone concordato, la cedolare secca al 10% è stata introdotta al fine di combattere il mercato degli affitti in nero con il Decreto Lupi (il cosiddetto Piano Casa Renzi-Lupi). Si tratta di un’agevolazione fiscale importante, che prevede però delle specifiche condizioni d’utilizzo. L’accesso alla cedolare secca ridotta, infatti, non è possibile in tutti i Comuni, ma è subordinato al rispetto di specifici requisiti.
Anzitutto, l’immobile in questione deve essere sito in un Comune ad alta densità abitativa, nonché con carenze di disponibilità abitative. Ma può un contribuente proprietario di immobili concessi in locazione, situati in un Comune in stato di emergenza, applicare la cedolare secca al 10%? La risposta è sì. E a chiarirlo nuovamente è l’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 160 del 25 gennaio 2023.
Nello specifico, nel caso degli immobili ad uso abitativo ubicati nei Comuni in cui è stato deliberato lo stato di emergenza per eventi calamitosi negli ultimi 5 anni, ovvero precedenti al 28 maggio 2014, l’aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è infatti ridotta al 10%. L’Agenzia ha anche chiarito che per l’anno 2020, però, l’aliquota del 10% viene applicata solo per i contratti stipulati in Comuni che hanno un massimo di 10.000 abitanti.
Per ciò che riguarda lo stato d’emergenza, inoltre, si sottolinea che per “eventi calamitosi” vengono intese quelle calamità naturali o connesse con l’attività dell’ uomo che, in ragione della loro intensità ed estensione, devono essere fronteggiate con immediatezza d’intervento, con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.
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