A soli 5 giorni dall’attivazione del servizio sulla piattaforma dell’Agenzia Riscossione, le domande pervenute sono 65 mila.
Sono passati solo cinque giorni da quando il servizio per richiedere la rottamazione delle cartelle esattoriali è stato attivato sul sito dell’Agenzia Riscossione. E in questo breve lasso di tempo, sono già pervenute 65 mila richieste. A fornire i primi dati sulla “tregua fiscale” è stato il viceministro dell’Economia Maurizio Leo che durante un evento organizzato da Il Sole 24 Ore, ha detto la sua su questo tema.
I debiti che è possibile rottamare: quali sono
Leo ha infatti precisato che ritiene che la tregua fiscale, nella forma il cui governo l’ha progettata, può significare “un ponte verso la riforma”. Il viceministro ha sottolineato le difficoltà dei contribuenti dovute essenzialmente al fatto che «non hanno risorse avendo dovuto affrontare tante situazioni emergenziali, dalla pandemia all’aumento del costo delle materie prime, e quindi diamogli una boccata di ossigeno, abbassando la misura delle sanzioni che sono fuori linea rispetto a quelle europee».
La legge di Bilancio 2023 ha inserito l’opportunità di pagare in modo agevolato i debiti consegnati all’agenzia riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se inclusi in precedenti rottamazioni che sono decadute per non aver pagato. L’Agenzia delle Entrate replicherà alle domande per ottenere la Definizione agevolata fino al 30 giugno 2023.
I debiti che si possono rottamare comprendono quelli contenuti in cartelle che non sono ancora notificate, quelli che hanno avuto misure di rateizzazione o sospensione, quelli che sono stati oggetto di una rottamazione in precedenza che poi è decaduta a causa del mancato oppure tardivo, oppure non sufficiente pagamento di una delle rate del precedente piano di rientro.
Quali debiti non possono essere rottamati?
Non si possono rottamare i debiti dati in affido all’agenzia riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022 e quei debiti inerenti a cifre dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato, oppure crediti che vengono da condanne della Corte dei conti, o ancora multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a misure e sentenze penali di condanna.
Non possono essere rottamati i debiti dovuti a “risorse proprie tradizionali” dell’Ue e l’Imposta sul Valore Aggiunto riscossa all’importazione, oppure somme date dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per riscuotere a mezzo avvisi di pagamento, e cioè i cosiddetti GIA.
Come fare richiesta
Per far rottamare le suddette cartelle esattoriali, bisogna fare richiesta entro il 30 aprile 2023, in base a delle modalità stabilite dall’Agenzia della Riscossione. Ci sono due modi per fare domanda: tramite area riservata, con Spid, Cie e Carta Nazionale Servizi, mostrando le cartelle per cui si vuole beneficiare dei provvedimenti inseriti dalla Definizione Agevolata.
Oppure, tramite area pubblica riempiendo un form apposito e allegando i documenti di riconoscimento. Bisognerà anche dare un indirizzo mail. Per sapere se la richiesta è accolta, l’Agenzia delle Entrate invierà entro il 30 giugno 2023 una comunicazione in cui accoglie la richieste oppure la respinge con motivazioni a corredo.
Se la richiesta è accolta, l’agenzia deve comunicare a quanto ammontano le somme dovute con la rottamazione quater, le scadenze dei pagamenti che possono avvenire a rare o in una sola soluzione, i moduli di pagamento precompilati, le info per chiedere eventualmente, di domiciliare i versamenti sul proprio conto corrente. Come si fa a pagare? Tramite App Equi Click, oppure conto corrente, sportelli bancari, uffici postali, home banking, ricevitorie e sito Agenzia Entrate.
È possibile pagare in una sola soluzione entro il 31 luglio 2023 oppure con 18 rate. Le prime due rate vanno versate entro il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le altre 16 rate, dovranno essere pagate entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno a partire dal 2024. Se ci si scorda di pagare una rata o si faccia ritardo di oltre 5 giorni, la rottamazione decade e i versamenti eseguiti, nel caso della rateizzazione, vengono ritenuti acconto della cifra dovuta in totale.