Arriva la Carta acquisti: il modulo e i requisiti per ottenerla

Cambiano alcuni requisiti per chi fa richiesta per la Carta acquisti. Ecco quali sono, dove presentare la domanda e a quanto ammonta la cifra.

Dal 1 gennaio 2023 sono scattati gli adeguamenti delle soglie di Reddito e di Isee per poter accedere alla Carta acquisti, la carta di pagamento finanziata dallo Stato del valore di 40 euro al mese caricata ogni due mesi dall’Inps. Questa può essere utilizzata sia per il pagamento delle bollette e delle utenze domestiche che per l’acquisto di beni materiali per la spesa alimentare. Con la carta è possibile ottenere anche degli sconti importanti in alcuni negozi convenzionati.

Per ottenere la Carta acquisti è necessario fare richiesta tramite la compilazione di un modulo scaricabile dal sito del Mef da presentare nel più vicino ufficio postale, questo verrà poi valutato e in caso di riposta positiva il cittadino riceverà una comunicazione nella quale verrà invitato nell’ufficio suddetto per la sua l’attivazione. Possono accedere alla Carta coloro che hanno un Isee non superiore ai 7.680,18 euro con figli minori di tre anni, i cittadini tra i 65 e 70 anni Isee e con reddito complessivo non devono essere superiori ai 7.680,18 euro, gli over 70 il valore massimo dell’Isee è di 7.640,18 e l’importo complessivo dei redditi percepiti non deve essere superiore a 10.186,91 euro.

Le associazioni che hanno sottoscritto la convenzione con i ministeri sono: Confcommercio; Confcooperative-Federconsumo; Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane; Confederazione Nazionale dell’Artigianato e delle Piccolo e Medie Imprese; Confesercenti; Federdistribuzione; LegaCoop; Confartigianato Imprese; Federfarma e Assofarm.

I REQUISITI SPECIFICI

A requisiti prima indicati si aggiunge che possono accedere le persone proprietarie con una quota superiore o uguale al 25%, di più di un immobile a uso abitativo e proprietarie con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili non ad uso abitativo, inclusi quelli ubicati al di fuori del Territorio della Repubblica Italiana o di categoria catastale C7 e i titolari di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE, superiore a 15.000 € ovvero, se detenuto all’estero e non già indicato nella dichiarazione ISEE, non superiore alla medesima soglia una volta convertito in Euro al cambio vigente al 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della dichiarazione ISEE.

Per chi ha figli che hanno meno di 3 anni i requisiti sono di  essere in possesso della cittadinanza italiana; ovvero della cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea; ovvero familiare di cittadino italiano, non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; ovvero familiare di cittadino comunitario, non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; ovvero rifugiato politico o titolare di posizione sussidiaria; essere cittadino regolarmente iscritto nell’Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale);  non essere, da solo o insieme all’esercente la potestà genitoriale/soggetto affidatario e all’altro esercente la potestà genitoriale/soggetto affidatario: intestatario/i di più di una utenza elettrica domestica; essere intestatario di più di una utenza elettrica non domestica e di più di due utenze del gas; proprietario/i di più di due autoveicoli. Come indicato precedentemente anche essere proprietario con una quota superiore o uguale al 25%, di più di un immobile ad uso abitativo o proprietario con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili non ad uso abitativo, inclusi quelli ubicati al di fuori del Territorio della Repubblica Italiana o di categoria catastale C7. Essere titolare di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE, superiore a 15.000 € ovvero, se detenuto all’estero e non già indicato nella dichiarazione ISEE, non superiore alla medesima soglia una volta convertito in Euro al cambio vigente al 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della dichiarazione ISEE.

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